Le Agenzie per il Lavoro (APL) sono soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro a operare nell’ambito della gestione del personale, offrendo servizi professionali in materia di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
Regolate dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le APL rappresentano un partner strategico per le imprese che intendono esternalizzare parte dei processi legati al reclutamento e alla gestione delle risorse umane, garantendo al contempo tutele per i lavoratori coinvolti.
Cosa fa un’Agenzia per il Lavoro: principali servizi
Le APL possono offrire diversi tipi di servizi, a seconda delle sezioni in cui risultano iscritte presso l’albo istituito presso il Ministero del Lavoro.
1. Somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è una forma contrattuale flessibile in cui il lavoratore viene assunto direttamente dall’APL, ma svolge la propria attività presso un’azienda utilizzatrice. In questo rapporto triangolare:
- il datore di lavoro formale è l’APL;
- l’azienda utilizzatrice dirige e organizza la prestazione;
- il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.
Questo strumento consente alle imprese di adattare l’organico in modo dinamico, senza vincoli di assunzione diretta.
2. Intermediazione
L’intermediazione consiste nell’attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’APL:
- raccoglie curricula;
- crea una banca dati dei profili;
- gestisce la preselezione e i colloqui;
- supporta l’inserimento lavorativo.
Le APL possono così agevolare il matching tra imprese e candidati, riducendo tempi e costi del recruiting.
3. Ricerca e selezione del personale
Attraverso questo servizio, le APL assistono le aziende nella definizione del profilo professionale ricercato, nella stesura dell’annuncio, nella valutazione dei candidati e, se necessario, nella loro formazione preliminare. Si tratta di un servizio di consulenza HR a tutti gli effetti, spesso utilizzato per posizioni qualificate o di responsabilità.
4. Supporto alla ricollocazione professionale
In caso di ristrutturazioni aziendali o esuberi, l’APL può intervenire per:
- offrire percorsi personalizzati di outplacement;
- aiutare i lavoratori nella transizione verso nuove opportunità occupazionali;
- sostenere l’azienda nella gestione responsabile del personale in uscita.
Albo delle Agenzie per il Lavoro: obbligo di iscrizione
Tutte le APL devono essere iscritte a un apposito Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro, suddiviso in cinque sezioni:
- Somministrazione a tempo determinato;
- Somministrazione a tempo indeterminato;
- Intermediazione;
- Ricerca e selezione del personale;
- Supporto alla ricollocazione.
L’iscrizione è condizione necessaria per poter operare legalmente in Italia, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 276/2003.
Somministrazione transnazionale: attività in ambito UE
Le agenzie autorizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea possono richiedere l’iscrizione all’albo italiano per operare in regime di somministrazione transnazionale di manodopera, a condizione che rispettino le regole di trasparenza e le norme italiane in materia di lavoro, sicurezza e retribuzione.