Vai al contenuto
Home » Assemblea sindacale: cos’è, come funziona e quali sono i diritti dei lavoratori

Assemblea sindacale: cos’è, come funziona e quali sono i diritti dei lavoratori

L’assemblea sindacale è un diritto riconosciuto ai lavoratori dall’art. 20 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e rappresenta uno degli strumenti fondamentali di partecipazione sindacale in azienda. Attraverso l’assemblea, i lavoratori possono confrontarsi su tematiche lavorative, contrattuali e sindacali, contribuendo al dialogo tra azienda e rappresentanze dei lavoratori.

In questo approfondimento spieghiamo cos’è l’assemblea sindacale, come si svolge, quali sono i diritti dei lavoratori, i doveri del datore di lavoro, e cosa prevedono i contratti collettivi.


Cos’è l’assemblea sindacale

L’assemblea sindacale è una riunione dei lavoratori che si tiene all’interno dei locali aziendali, con l’obiettivo di discutere questioni di natura sindacale o lavorativa. Può essere indetta dalle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) o, in loro assenza, dalle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), e si può svolgere:

  • Durante l’orario di lavoro: fino a un massimo di 10 ore annue retribuite;
  • Fuori dall’orario di lavoro: senza limiti di tempo, ma senza diritto alla retribuzione.

Obiettivi e finalità dell’assemblea sindacale

L’assemblea consente ai lavoratori di:

  • Affrontare tematiche relative a contrattazione collettiva, diritti sindacali, condizioni di lavoro, organizzazione aziendale;
  • Essere aggiornati sulle iniziative sindacali e le trattative in corso;
  • Partecipare alla consultazione preventiva in vista di scioperi o accordi collettivi;
  • Eleggere i Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Come si svolge un’assemblea sindacale: modalità operative

L’assemblea sindacale può riguardare:

  • Tutti i lavoratori dell’azienda;
  • Gruppi specifici (es. reparti, uffici, stabilimenti).

L’ordine del giorno deve includere argomenti sindacali o lavorativi e, se previsto, la partecipazione di dirigenti sindacali esterni, la cui presenza va comunicata anticipatamente.


Convocazione e comunicazione al datore di lavoro

Per garantire il corretto svolgimento, l’assemblea deve rispettare le seguenti condizioni:

  • Essere indetta da RSA o RSU presenti nell’unità produttiva;
  • Riguardare esclusivamente materie sindacali o di interesse collettivo;
  • Essere comunicata con preavviso al datore di lavoro, indicando:
    • Data e orario;
    • Durata prevista;
    • Argomenti da trattare;
    • Eventuale presenza di sindacalisti esterni.

Il datore di lavoro non può negare lo svolgimento dell’assemblea, salvo motivi organizzativi gravi e documentabili.


Durata e retribuzione dell’assemblea

  • 10 ore annuali retribuite: previste per le assemblee svolte durante l’orario di lavoro;
  • Nessun limite di tempo per le assemblee fuori orario, che però non danno diritto alla retribuzione;
  • Alcuni CCNL prevedono ore aggiuntive o regolano diversamente le modalità di fruizione.

Partecipazione all’assemblea: chi può intervenire

Possono partecipare:

  • Tutti i lavoratori subordinati (inclusi apprendisti e lavoratori a termine);
  • Dirigenti sindacali esterni, se comunicati in anticipo e previsti nell’ordine del giorno.

Assemblea sindacale e contrattazione collettiva

L’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori prevede che le modalità di esercizio del diritto di assemblea possano essere integrate o modificate dalla contrattazione collettiva. In particolare, i CCNL e i contratti aziendali possono disciplinare:

  • Ulteriori ore retribuite per assemblea;
  • Modalità di convocazione (preavviso minimo, formato comunicazione);
  • Spazi dedicati all’interno dell’azienda;
  • Obbligo di confronto periodico tra rappresentanze sindacali e datore di lavoro.

Violazioni del diritto di assemblea: conseguenze per il datore di lavoro

Se il datore di lavoro ostacola o nega senza giustificato motivo il diritto di assemblea, può incorrere in:

  • Sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
  • Denuncia per comportamento antisindacale, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, con possibilità di ricorso presso il tribunale del lavoro.