L’assemblea sindacale è un diritto riconosciuto ai lavoratori dall’art. 20 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e rappresenta uno degli strumenti fondamentali di partecipazione sindacale in azienda. Attraverso l’assemblea, i lavoratori possono confrontarsi su tematiche lavorative, contrattuali e sindacali, contribuendo al dialogo tra azienda e rappresentanze dei lavoratori.
In questo approfondimento spieghiamo cos’è l’assemblea sindacale, come si svolge, quali sono i diritti dei lavoratori, i doveri del datore di lavoro, e cosa prevedono i contratti collettivi.
Cos’è l’assemblea sindacale
L’assemblea sindacale è una riunione dei lavoratori che si tiene all’interno dei locali aziendali, con l’obiettivo di discutere questioni di natura sindacale o lavorativa. Può essere indetta dalle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) o, in loro assenza, dalle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), e si può svolgere:
- Durante l’orario di lavoro: fino a un massimo di 10 ore annue retribuite;
- Fuori dall’orario di lavoro: senza limiti di tempo, ma senza diritto alla retribuzione.
Obiettivi e finalità dell’assemblea sindacale
L’assemblea consente ai lavoratori di:
- Affrontare tematiche relative a contrattazione collettiva, diritti sindacali, condizioni di lavoro, organizzazione aziendale;
- Essere aggiornati sulle iniziative sindacali e le trattative in corso;
- Partecipare alla consultazione preventiva in vista di scioperi o accordi collettivi;
- Eleggere i Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Come si svolge un’assemblea sindacale: modalità operative
L’assemblea sindacale può riguardare:
- Tutti i lavoratori dell’azienda;
- Gruppi specifici (es. reparti, uffici, stabilimenti).
L’ordine del giorno deve includere argomenti sindacali o lavorativi e, se previsto, la partecipazione di dirigenti sindacali esterni, la cui presenza va comunicata anticipatamente.
Convocazione e comunicazione al datore di lavoro
Per garantire il corretto svolgimento, l’assemblea deve rispettare le seguenti condizioni:
- Essere indetta da RSA o RSU presenti nell’unità produttiva;
- Riguardare esclusivamente materie sindacali o di interesse collettivo;
- Essere comunicata con preavviso al datore di lavoro, indicando:
- Data e orario;
- Durata prevista;
- Argomenti da trattare;
- Eventuale presenza di sindacalisti esterni.
Il datore di lavoro non può negare lo svolgimento dell’assemblea, salvo motivi organizzativi gravi e documentabili.
Durata e retribuzione dell’assemblea
- 10 ore annuali retribuite: previste per le assemblee svolte durante l’orario di lavoro;
- Nessun limite di tempo per le assemblee fuori orario, che però non danno diritto alla retribuzione;
- Alcuni CCNL prevedono ore aggiuntive o regolano diversamente le modalità di fruizione.
Partecipazione all’assemblea: chi può intervenire
Possono partecipare:
- Tutti i lavoratori subordinati (inclusi apprendisti e lavoratori a termine);
- Dirigenti sindacali esterni, se comunicati in anticipo e previsti nell’ordine del giorno.
Assemblea sindacale e contrattazione collettiva
L’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori prevede che le modalità di esercizio del diritto di assemblea possano essere integrate o modificate dalla contrattazione collettiva. In particolare, i CCNL e i contratti aziendali possono disciplinare:
- Ulteriori ore retribuite per assemblea;
- Modalità di convocazione (preavviso minimo, formato comunicazione);
- Spazi dedicati all’interno dell’azienda;
- Obbligo di confronto periodico tra rappresentanze sindacali e datore di lavoro.
Violazioni del diritto di assemblea: conseguenze per il datore di lavoro
Se il datore di lavoro ostacola o nega senza giustificato motivo il diritto di assemblea, può incorrere in:
- Sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- Denuncia per comportamento antisindacale, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, con possibilità di ricorso presso il tribunale del lavoro.