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Retribuzione feriale: normativa, contratto collettivo ed esempi di Libro Unico del Lavoro

    Retribuzione ferie in busta paga: cosa prevede la legge, cosa stabiliscono i CCNL e come leggere ferie maturate e godute nel Libro Unico del Lavoro con esempi concreti

    Quando arriva il momento di andare in ferie, una delle domande più frequenti è: come funziona la retribuzione feriale e cosa compare in busta paga?
    In questo articolo analizziamo la disciplina legale e contrattuale delle ferie, chiarendo come viene gestita la retribuzione feriale nel Libro Unico del Lavoro (LUL) con esempi pratici.


    Cos’è la retribuzione feriale

    La retribuzione feriale è l’importo che spetta al lavoratore durante i giorni di ferie maturati e goduti. In sostanza, anche se il dipendente non lavora, il periodo di ferie è retribuito come se fosse in servizio.
    Si tratta di un diritto irrinunciabile sancito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 2109 del Codice Civile.


    Normativa di riferimento

    La disciplina di base è contenuta in:

    • Art. 36 Cost. → il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi;
    • Art. 2109 c.c. → le ferie devono essere concesse dal datore, tenendo conto delle esigenze aziendali e personali del dipendente;
    • D.Lgs. 66/2003 → prevede almeno 4 settimane di ferie annuali, di cui:
      • 2 settimane da fruire nell’anno di maturazione;
      • 2 settimane entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro, salvo nei casi di cessazione.


    Disciplina contrattuale

    Ogni CCNL può stabilire condizioni più favorevoli, ad esempio:

    • numero di giorni superiore al minimo legale (es. 26 o 30 giorni annui);
    • modalità di maturazione mensile o proporzionale;
    • regole sulla fruizione e sulla gestione di eventuali permessi aggiuntivi (ROL, ex-festività).

    La retribuzione feriale corrisponde di norma alla retribuzione globale di fatto, comprendente:

    • paga base;
    • contingenza, EDR, superminimi;
    • scatti di anzianità;
    • indennità contrattuali fisse.

    Sono invece escluse voci legate alla prestazione effettiva, come straordinari, indennità di trasferta, premi a risultato non continuativi.


    Retribuzione ferie in busta paga

    Nel cedolino, le ferie non si traducono in una voce “aggiuntiva”, ma vengono semplicemente coperte dalla normale retribuzione. Tuttavia, il LUL deve sempre riportare il saldo ferie aggiornato.

    Esempio pratico:

    • Ferie maturate: 2,16 giorni al mese (26 giorni / 12 mesi);
    • Ferie godute: 5 giorni;
    • Ferie residue: 12,33 giorni.

    Nel cedolino, il riepilogo potrebbe apparire così:

    Retribuzione ordinaria: € 1.800,00  
    Retribuzione ferie: inclusa negli € 1.800,00  
    Ferie maturate: 2,16 gg  
    Ferie godute: 5 gg  
    Residuo ferie: 12,33 gg
    

    Ferie non godute e indennità sostitutiva

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non fruite devono essere liquidate in busta paga tramite l’indennità sostitutiva ferie, che ha lo stesso trattamento contributivo e fiscale della normale retribuzione.


    In conclusione

    La retribuzione feriale rappresenta un diritto fondamentale del lavoratore e deve essere garantita in modo pieno, sia nella disciplina legale che contrattuale.
    Per aziende e consulenti, è importante gestire correttamente il saldo ferie nel LUL, evitando accumuli eccessivi e rispettando le scadenze imposte dalla normativa.