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Smart Working Lavoratori Fragili 2025: Diritti, Requisiti e Normativa Aggiornata

    Nel 2025, i lavoratori fragili continuano ad avere diritto allo smart working in modo agevolato, con alcune differenze tra settore pubblico e privato. La normativa è stata aggiornata con nuove indicazioni operative, sentenze della Corte di Cassazione e linee guida ministeriali. In questo articolo ti spieghiamo in modo semplice ma dettagliato cosa prevede la legge, chi sono i lavoratori considerati fragili e quali sono i requisiti per il lavoro agile nel 2025.

    smart working lavoratori fragili

    Lavoratori fragili nel 2025: cosa prevede la normativa

    Nel settore privato, grazie alla sentenza n. 605/2025 della Corte di Cassazione, i lavoratori fragili possono accedere allo smart working senza necessità di accordo individuale con l’azienda.

    Nel settore pubblico, invece, il lavoro agile resta possibile solo su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del dirigente responsabile, secondo quanto stabilito dalle linee guida del Ministero della PA del 29 maggio 2024.


    Chi sono i “lavoratori fragili”?

    Per “lavoratori fragili” si intendono quei lavoratori affetti da patologie che comportano una condizione di maggiore vulnerabilità rispetto all’ambiente lavorativo.
    La definizione è regolata da fonti ufficiali:

    • Decreto Legge 221/2021, art. 17
    • Decreto Ministeriale Salute del 3 febbraio 2022
    • Legge 104/1992, per quanto riguarda i lavoratori con disabilità riconosciuta

    I soggetti fragili sono distinti in:

    • Fragili: lavoratori con comorbilità o condizioni mediche che aumentano il rischio (es. immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita).
    • Super fragili: affetti da patologie croniche gravi con scarso compenso clinico.

    L’accertamento della fragilità è in capo al medico di medicina generale o al medico competente aziendale.


    Smart working per fragili nel privato: cosa cambia nel 2025

    Dal 10 gennaio 2025, grazie alla pronuncia della Cassazione:

    • I lavoratori fragili disabili (anche ex Legge 104) possono lavorare da remoto senza accordo individuale.
    • L’azienda non deve più comunicare al Ministero del Lavoro i dettagli del lavoro agile per questi casi.
    • In caso di rifiuto da parte dell’azienda, il dipendente può presentare ricorso per discriminazione, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla normativa UE.

    Attenzione: il diritto allo smart working non è illimitato. Il datore di lavoro può opporsi solo se dimostra che l’attivazione dello smart working comporta un onere economico sproporzionato.


    Smart working per fragili nella Pubblica Amministrazione

    Nel pubblico impiego, lo smart working per fragili è subordinato a:

    • una richiesta formale da parte del dipendente;
    • l’autorizzazione del dirigente responsabile;
    • il rispetto delle linee guida PA 2024–2025.

    Tuttavia, i lavoratori con gravi situazioni sanitarie o familiari hanno priorità nei piani organizzativi e possono lavorare da remoto anche in deroga al principio della prevalenza in presenza.


    Patologie e condizioni che danno diritto allo smart working agevolato

    Rientrano tra i lavoratori fragili con diritto allo smart working 2025:

    1. Fragilità indipendente dallo stato vaccinale:

    • Trapianti d’organo o di cellule staminali
    • Terapie immunosoppressive (es. oncologiche)
    • Immunodeficienze primarie o secondarie
    • Dialisi o insufficienza renale cronica
    • AIDS con CD4 < 200 cellule/µl

    Rientrano inoltre in questa categoria anche i pazienti che presentano almeno tre delle seguenti patologie:

          cardiopatia ischemica; scompenso cardiaca; fibrillazione atriale; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; diabete mellito; ictus; obesità; epatite cronica;

    2. Fragilità con esenzione vaccinale:

    • Età > 60 anni
    • Esenzione per motivi sanitari + presenza di condizioni elencate nella circolare 45886/2021 del Ministero della Salute

    Lavoro Agile e Fragilità: Le Regole da Conoscere

    Il datore di lavoro, sia nel pubblico che nel privato, può assegnare al lavoratore fragile una mansione diversa purché:

    • sia nella stessa categoria o area di inquadramento (CCNL di riferimento);
    • non comporti una decurtazione dello stipendio;
    • rispetti le condizioni contrattuali più favorevoli previste dai CCNL applicati.

    Riepilogo: cosa devono sapere i lavoratori fragili nel 2025

    SettoreRegole 2025Diritto allo smart working
    Settore PrivatoNessun accordo richiesto – diritto automaticoGarantito, salvo oneri sproporzionati
    Pubblica AmministrazioneSolo con richiesta + autorizzazione dirigentePossibile, ma subordinato
    In entrambi i settoriMansioni compatibili, nessuna decurtazione retributivaObbligo del datore a valutare