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Certificato di malattia: cosa deve fare il lavoratore e quali obblighi ha l’azienda

    Certificato di malattia INPS: cosa deve fare il lavoratore, obblighi dell’azienda, fasce di reperibilità e visite fiscali. Guida aggiornata e completa.

    Il certificato di malattia INPS è il documento che giustifica l’assenza dal lavoro per motivi di salute e consente al lavoratore di ottenere l’indennità economica prevista dalla normativa vigente.

    In questa guida operativa analizziamo cosa deve fare concretamente il lavoratore e quali sono i controlli e gli obblighi a carico dell’azienda.


    Quando posso farmi rilasciare il certificato di malattia?

    Il certificato di malattia viene rilasciato dal medico curante (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) nei seguenti casi:

    ✔ Se vado dal medico in ambulatorio

    Il certificato viene emesso contestualmente all’inizio dell’evento morboso.

    ✔ Se il medico viene a casa

    Può essere rilasciato:

    • il giorno stesso dell’insorgenza della malattia;
    • oppure il giorno successivo, se la visita è effettuata a domicilio.

    ✔ Se mi ammalo nei giorni festivi

    Se il medico di base non è in servizio, il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale (ex guardia medica), che può:

    • certificare eventi insorti nei giorni festivi;
    • attestare la prosecuzione di una malattia già certificata.

    Devo consegnare il certificato al datore di lavoro?

    In caso di certificato telematico, no.

    Il certificato viene trasmesso direttamente all’INPS dal medico, ai sensi dell’art. 55-septies D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 26 febbraio 2010.

    Il medico:

    Il lavoratore:

    • non deve consegnare copia al datore di lavoro;
    • deve però comunicare tempestivamente l’assenza secondo le regole aziendali o del CCNL applicato.

    Quando è ancora valido il certificato cartaceo?

    Il certificato cartaceo è ammesso solo nei casi di:

    • impossibilità tecnica di trasmissione telematica;
    • rilascio da parte di struttura sanitaria estera non abilitata.

    In tali casi il lavoratore deve:

    • trasmettere il certificato all’INPS entro 2 giorni dal rilascio (art. 2 D.L. 663/1979 conv. L. 33/1980);
    • consegnarne copia al datore di lavoro;
    • comunicare correttamente l’indirizzo di reperibilità.

    Cosa succede se vengo ricoverato o vado al pronto soccorso?

    In caso di:

    • ricovero ospedaliero;
    • accesso al pronto soccorso con prognosi,

    la certificazione deve essere richiesta direttamente alla struttura sanitaria.

    Il documento deve indicare:

    • periodo di degenza;
    • eventuale prognosi successiva.

    Le strutture pubbliche sono abilitate alla trasmissione telematica secondo le regole vigenti.


    Come funzionano i certificati per terapie e cure ricorrenti?

    Per trattamenti ricorrenti (ad esempio terapie salvavita o cicli riabilitativi):

    • può essere rilasciata un’unica certificazione medica;
    • viene indicato il periodo complessivo;
    • ogni singolo trattamento è considerato ricaduta del precedente evento.

    La certificazione deve essere trasmessa all’INPS e comunicata al datore prima dell’inizio del ciclo terapeutico.


    Quando può arrivare la visita fiscale e in quali orari devo essere reperibile?

    Le visite mediche di controllo possono essere disposte:

    • dall’INPS (Polo Unico);
    • dal datore di lavoro.

    L’obbligo di reperibilità vale per tutti i giorni indicati nel certificato, compresi sabati, domeniche e festivi.


    Cosa rischio se non sono presente alla visita fiscale?

    Se il lavoratore non è reperibile:

    • deve fornire idonea giustificazione all’INPS;
    • può subire la decurtazione parziale o totale dell’indennità economica di malattia (art. 5 L. 638/1983);
    • può essere soggetto a procedimento disciplinare.

    Sono esclusi i casi di infortunio sul lavoro, la cui gestione è di competenza INAIL.


    Se mi ammalo all’estero, cosa devo fare?

    Se la malattia insorge all’estero:

    • è necessaria certificazione medica rilasciata nel Paese estero;
    • il documento deve essere tradotto e legalizzato, ove richiesto;
    • il lavoratore deve darne tempestiva comunicazione al datore.

    Nei Paesi UE/SEE e convenzionati si applicano i Regolamenti comunitari (Reg. CE 883/2004).
    Nei Paesi extra UE è necessaria la validazione formale del documento secondo le regole di legalizzazione.

    L’obbligo di reperibilità deve essere coordinato con la normativa internazionale applicabile.


    Ho perso il lavoro: posso comunque avere l’indennità di malattia?

    L’indennità può spettare anche dopo la cessazione del rapporto, purché l’evento morboso insorga entro 60 giorni dalla cessazione (art. 1 D.L. 663/1979 conv. L. 33/1980).

    Non opera in modo generalizzato per qualsiasi sospensione del rapporto, ma nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa INPS.


    Posso rientrare prima rispetto alla data indicata nel certificato?

    No, non autonomamente.

    Se il lavoratore intende rientrare prima della data prevista:

    • deve richiedere al medico la rettifica del certificato telematico;
    • il rientro è possibile solo dopo la modifica ufficiale della prognosi.

    Domande frequenti sugli attestati di malattia

    Devo inviare qualcosa al datore di lavoro?
    Solo la comunicazione dell’assenza, se il certificato è telematico.

    Il datore può chiedere la visita fiscale anche il primo giorno?
    Sì, in qualsiasi giorno di malattia.

    La malattia copre anche sabato e domenica?
    Sì, se inclusi nel certificato medico.

    La malattia incide su ferie e TFR?

    • È utile ai fini della maturazione del TFR (art. 2120 c.c.).
    • In linea generale non sospende la maturazione delle ferie, salvo diversa previsione del CCNL applicato.
    • Se insorge durante ferie già in corso, le sospende (Corte Cost. n. 616/1987).