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Preavviso di dimissioni: guida pratica per sapere quando puoi lasciare il lavoro

    Come funziona il preavviso di dimissioni: regole, calcolo e cosa succede se non lo rispetti

    Quando un lavoratore decide di lasciare il proprio impiego, una delle prime domande che si pone è semplice solo in apparenza: quanti giorni di preavviso devo dare?
    La risposta, in realtà, dipende da più fattori: CCNL applicato, livello di inquadramento, anzianità di servizio e, in alcuni casi, anche dalle regole contrattuali sulla decorrenza del termine. La regola generale resta quella prevista dall’art. 2118 del codice civile: nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere, ma deve rispettare il preavviso; in mancanza, è dovuta un’indennità equivalente alla retribuzione spettante per il periodo di preavviso non lavorato.

    Nel 2026 non risultano novità normative generali che abbiano modificato in modo strutturale il preavviso di dimissioni. Restano quindi centrali le regole del codice civile, la procedura delle dimissioni telematiche e, soprattutto, la disciplina contenuta nel contratto collettivo applicato.

    Cosa si intende per preavviso di dimissioni

    Il preavviso di dimissioni è il periodo che intercorre tra la comunicazione del recesso e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. In altre parole, il lavoratore comunica la propria volontà di dimettersi, ma il rapporto non termina subito: prosegue ancora per il numero di giorni o mesi previsto dal contratto applicato.

    La stessa logica vale, in linea generale, anche nel caso opposto, cioè quando è il datore di lavoro a recedere dal rapporto. La funzione del preavviso è infatti quella di consentire alla controparte un tempo minimo per organizzarsi: al lavoratore, per gestire il passaggio occupazionale; all’azienda, per affrontare la sostituzione e il corretto offboarding amministrativo.

    Da cosa dipendono i giorni di preavviso

    Il numero dei giorni di preavviso non è uguale per tutti. Nella pratica, dipende soprattutto da tre elementi:

    • contratto collettivo applicato;
    • livello o area di inquadramento;
    • anzianità di servizio.

    Di regola, il preavviso tende ad aumentare al crescere dell’anzianità e del livello professionale. Per questo, per capire quanti giorni spettano davvero, non basta una regola generale: bisogna controllare il CCNL concretamente applicato al rapporto di lavoro.

    Il preavviso decorre subito dalle dimissioni?

    Non sempre. Sul piano amministrativo, nella procedura telematica il lavoratore deve indicare la data di decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Il Ministero del Lavoro prevede inoltre che le dimissioni possano essere revocate entro 7 giorni dalla comunicazione.

    Sul piano contrattuale, però, la decorrenza del preavviso può variare. Ad esempio, nel CCNL Commercio il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese, mentre nel CCNL Turismo decorre dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda. Nel CCNL Metalmeccanici industria, i termini decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni e il periodo si calcola dal giorno successivo.

    Come si calcola il preavviso di dimissioni

    Per calcolare correttamente il preavviso bisogna seguire alcuni passaggi essenziali:

    1. individuare il CCNL applicato;
    2. verificare livello di inquadramento e anzianità di servizio;
    3. controllare la regola contrattuale di decorrenza;
    4. coordinare il tutto con la data indicata nella procedura telematica di dimissioni.

    L’errore più frequente è confondere la data di invio delle dimissioni con la decorrenza del preavviso. In realtà, ciò che conta è la disciplina prevista dal contratto collettivo applicato: è quella che determina l’ultimo giorno corretto di lavoro e, di conseguenza, la data di cessazione da indicare e gestire in payroll.

    Preavviso dimissioni CCNL Commercio

    Nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio, il preavviso varia in base a livello e anzianità di servizio. I termini indicati da Confcommercio sono i seguenti. I termini sotto riportati hanno valore informativo e devono sempre essere verificati alla luce del CCNL concretamente applicato, dell’inquadramento del lavoratore, della sua anzianità di servizio e delle regole contrattuali sulla decorrenza del preavviso. Questo controllo è essenziale perché anche pochi giorni di differenza possono incidere sulla corretta data di cessazione e sull’eventuale indennità sostitutiva di preavviso.

    Fino a 5 anni di servizio compiuti

    • Quadri e 1° livello: 45 giorni di calendario
    • 2° e 3° livello: 20 giorni di calendario
    • 4° e 5° livello: 15 giorni di calendario
    • 6° e 7° livello: 10 giorni di calendario
    • Operatori di vendita: 30 giorni di calendario

    Oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti

    • Quadri e 1° livello: 60 giorni
    • 2° e 3° livello: 30 giorni
    • 4° e 5° livello: 20 giorni
    • 6° e 7° livello: 15 giorni
    • Operatori di vendita: 45 giorni

    Oltre 10 anni di servizio compiuti

    • Quadri e 1° livello: 90 giorni
    • 2° e 3° livello: 45 giorni
    • 4° e 5° livello: 30 giorni
    • 6° e 7° livello: 15 giorni
    • Operatori di vendita: 60 giorni

    Un aspetto molto importante è la decorrenza: nel CCNL Commercio il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Questo significa che il calcolo non parte sempre dal giorno in cui il lavoratore invia le dimissioni.

    Preavviso dimissioni CCNL Metalmeccanici

    Per il CCNL Metalmeccanici industria Federmeccanica-Assistal, la disciplina oggi più aggiornata collega il preavviso ai livelli di classificazione. I termini di preavviso sono i seguenti:

    Fino a 5 anni di anzianità

    • Livelli B2, B3, A1: 2 mesi
    • Livelli C2, C3, B1: 1 mese e 15 giorni
    • Livelli D1, D2, C1: 10 giorni

    Oltre 5 anni e fino a 10 anni

    • Livelli B2, B3, A1: 3 mesi
    • Livelli C2, C3, B1: 2 mesi
    • Livelli D1, D2, C1: 20 giorni

    Oltre 10 anni

    • Livelli B2, B3, A1: 4 mesi
    • Livelli C2, C3, B1: 2 mesi e 15 giorni
    • Livelli D1, D2, C1: 1 mese

    Il contratto prevede che i termini di disdetta decorrano dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e che il periodo di preavviso si calcoli dal giorno successivo. Anche questo dettaglio è fondamentale per individuare correttamente la cessazione del rapporto.

    Preavviso dimissioni CCNL Turismo

    Nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi – Confcommercio, i termini di preavviso sono così articolati:

    Fino a 5 anni di servizio compiuti

    • Livelli A e B: 4 mesi
    • Livello 1: 2 mesi
    • Livelli 2 e 3: 1 mese
    • Livelli 4 e 5: 20 giorni di calendario
    • Livelli 6S, 6 e 7: 15 giorni di calendario

    Oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti

    • Livelli A e B: 5 mesi
    • Livello 1: 3 mesi
    • Livelli 2 e 3: 45 giorni
    • Livelli 4 e 5: 30 giorni
    • Livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni

    Oltre 10 anni di servizio compiuti

    • Livelli A e B: 6 mesi
    • Livello 1: 4 mesi
    • Livelli 2 e 3: 2 mesi
    • Livelli 4 e 5: 45 giorni
    • Livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni

    In questo contratto, i termini di disdetta possono aver luogo in qualunque giorno della settimana e decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda.

    Esempio pratico di calcolo

    Facciamo un esempio semplice. Un lavoratore presenta le dimissioni il 19 luglio e il suo CCNL prevede 15 giorni di preavviso con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. In questo caso non basta aggiungere 15 giorni alla data del 19 luglio: bisogna prima verificare quando, secondo il contratto, il preavviso inizia a decorrere. Se decorre dal 1° agosto, il conteggio partirà da quella data.

    Questo esempio chiarisce perché il preavviso deve sempre essere verificato sul contratto applicato e non gestito in modo approssimativo. Anche pochi giorni di errore possono incidere sulla data di cessazione, sull’ultima busta paga e sull’eventuale trattenuta per mancato preavviso.

    Cosa succede se non si rispetta il preavviso

    Se il lavoratore si dimette senza rispettare, in tutto o in parte, il periodo di preavviso dovuto, si applica la regola generale dell’art. 2118 c.c.: il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. In pratica, questo si traduce normalmente in una indennità sostitutiva del preavviso, spesso trattenuta in sede di liquidazione finale.

    Lo stesso principio opera anche in senso opposto, quando è il datore di lavoro a non far lavorare il preavviso dovuto, salvo i casi in cui ricorra una causa di recesso immediato prevista dalla legge.

    Quando il preavviso non è dovuto

    Il principale caso in cui il preavviso non è dovuto è quello delle dimissioni per giusta causa. L’art. 2119 c.c. stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. La norma prevede inoltre che, nel rapporto a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa competa l’indennità prevista dall’art. 2118, secondo comma.

    La distinzione tra dimissioni ordinarie e dimissioni per giusta causa è quindi fondamentale: nel primo caso il preavviso, di regola, va rispettato; nel secondo, il rapporto può cessare immediatamente.

    Dimissioni telematiche: come comunicarle correttamente

    Per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato privati, le dimissioni volontarie devono essere effettuate con modalità telematica tramite il servizio del Ministero del Lavoro o con l’assistenza dei soggetti abilitati. Il lavoratore può inoltre revocare la comunicazione entro 7 giorni.

    Questo significa che il lavoratore non dovrebbe limitarsi a una comunicazione informale o a una semplice e-mail all’azienda: la cessazione del rapporto, nei casi in cui la procedura si applica, passa dalla compilazione del modulo telematico con la corretta indicazione della decorrenza.

    Le attenzioni operative da avere nel 2026

    Nel 2026, più che di novità strutturali sul preavviso, conviene parlare di corretta gestione operativa del recesso. Un punto particolarmente rilevante è quello delle dimissioni per fatti concludenti connesse all’assenza ingiustificata protratta: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 22 gennaio 2025, ha chiarito che il datore di lavoro deve verificare che l’assenza abbia superato il termine previsto dal CCNL applicato oppure, in mancanza di previsione contrattuale, che siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio dell’assenza.

    Per le aziende, quindi, è essenziale distinguere correttamente tra:

    • dimissioni volontarie ordinarie;
    • dimissioni per giusta causa;
    • ipotesi di risoluzione riconducibili ad assenza ingiustificata protratta